di Giovanni Salvietti

 

Un recente decisione del Tribunale dell’Unione europea ha confermato che dev’essere accordata tutela, anche a livello europeo, al marchio Gallo Nero.

 

 

Le vicende giudiziarie sono semplici. Un’azienda laziale aveva chiesto all’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale di registrare un gallo colorato come marchio distintivo del proprio vermentino. A tale registrazione si era opposto il Consorzio Vino Chianti Classico, titolare del marchio Gallo Nero, anteriore e distintivo dei vini provenienti dalla nostra zona vitivinicola. Secondo il Consorzio, la notorietà del Gallo Nero e la somiglianza col gallo colorato potevano ingenerare, nella percezione dei consumatori, un nesso tra i due marchi, tanto da poter determinare un indebito vantaggio a favore dell’azienda laziale. Azienda che, per sua parte, sosteneva invece la differenza tra i “due galli”: mentre il Gallo Nero è un marchio collettivo e designa una serie di vini rossi che provengono dal Chianti, il gallo colorato è un marchio individuale relativo a un vermentino prodotto nella Gallura, zona della Sardegna che deve il nome allo stesso volatile. Dovendo esprimersi sulla richiesta di registrazione del gallo colorato, l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale comparava i due marchi e, aderendo sostanzialmente alle argomentazioni chiantigiane, la rigettava. In conseguenza, l’azienda laziale chiedeva al Tribunale europeo di esprimersi sul rifiuto di registrazione.

Ebbene, con sentenza del 14 aprile 2021, i giudici europei hanno confermato l’impedimento alla registrazione del gallo colorato. Infatti, il Tribunale è giunto alla conclusione che sussistono le condizioni per tutelare il Gallo Nero, registrato anteriormente e ben identificato, rispetto al gallo colorato distintivo del vermentino. Infatti, non solo i due marchi sono somiglianti, ma l’azienda laziale avrebbe potuto avvantaggiarsi, nella propria attività di vendita, della notorietà da tempo raggiunta dal Gallo Nero. Ciò, anche se un elemento parrebbe differenziare i “due galli”: mentre, infatti, il Gallo Nero identifica il Chianti, il gallo colorato simboleggia la Gallura, con la conseguenza che i due marchi, riferendosi all’origine geografica dei vini, non parrebbero porsi in concorrenza. Tuttavia, secondo i giudici europei, i marchi si riferiscono anche, nella percezione dei consumatori, alla figura del gallo, così assimilandoli sul piano concettuale e potendo influire sulle scelte d’acquisto dei consumatori.

Il Gallo Nero è dunque tutelato anche a livello europeo, che ne ha ribadito l’identità e l’unicità, come se fosse rara avis in terris (“uccello raro sulla terra”). L’espressione, dovuta al poeta latino Giovenale e ripresa nel dibattito filosofico cinquecentesco, indica la possibilità che un fatto sia più unico che raro, che sia originale. Proprio come il Gallo Nero – che contraddistingue i vini chiantigiani, noti per storia, tradizione e qualità – per il quale si potrebbe, assecondando una sorta di “licenza poetica”, riformulare l’espressione latina in rarus gallinaceus in terris.

 

Per leggere la sentenza: https://bit.ly/35huXrx